Termine di pagamento anno 2026

Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2026 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel REA, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Il termine di pagamento del diritto annuale per l’anno 2026 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l’esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 30 giugno 2026 corrispondente all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d’imposta 2025 e dalla data di approvazione del bilancio.

EsempioPer una società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che chiude l’esercizio il 30/09 di ogni anno e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l’anno 2026 deve essere determinato sul fatturato realizzato nell’esercizio 01.10.2025 - 30.09.2026 (periodo d’imposta 2025) e il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 2025 corrispondente al giorno 31/03/2027.

Proroghe del termine di pagamento

Le eventuali proroghe ai termini di pagamento delle imposte sui redditi (ad esempio per i soggetti ISA – Indici Sintetici di Affidabilità) si applicano automaticamente anche al diritto annuale.

NOTA Diritto annuale 2026 - Proroga dei termini di pagamento per i soggetti ISA e forfettari

La proroga al 20/07/2026, senza alcuna maggiorazione, e al 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80% prevista per i soggetti ISA e per il regime forfettario, si applica anche al diritto annuale.

L'articolo 6 del decreto legge 22 maggio 2026, n. 89, ha disposto il differimento al 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2026 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Ultima modifica
Martedì 26 Maggio 2026