FAQ: le domande più frequenti della Camera di commercio di Bergamo
Le domande più frequenti su Albi Ruoli e Registri
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Esiste il Ruolo degli amministratori di condominio?
No, al momento non esiste alcun albo o ruolo per gli amministratori di condominio.
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È obbligatoria l'iscrizione nel Ruolo dei Periti ed esperti?
No, l'iscrizione nel Ruolo dei Periti non è obbligatoria per lo svolgimento di alcuna delle attività previste. L'iscrizione ha finalità di pubblicità ed è necessaria per iscriversi nell'Elenco dei CTU del Tribunale.
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Cosa devo fare per iscrivere un'associazione o fondazione nel Registro delle Persone giuridiche private?
Il Registro è tenuto dalla Prefettura o dalle Regioni in relazione alla competenza territoriale e per materia. Il Registro Regionale in Lombardia è tenuto dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Per tutte le informazioni relative all'iscrizione e alle modifiche statutarie è possibile consultare il sito della Regione Lombardia.
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Cosa devo fare per comunicare un rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione di una associazione o fondazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche private?
Occorre presentare un modello R in bollo (salvo che si tratti di Onlus) firmato dal legale rappresentante (con copia del documento di identità se la firma non è effettuata alla presenza dell'addetto) allegando copia conforme del verbale di nomina e un Intercalare P per ciascun consigliere.
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Esiste ancora il REC (Registro esercenti il commercio)?
Il REC non esiste più però, per poter iniziare l'attività di commercio di prodotti alimentari e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è ancora necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale (pdf) per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma (pdf) di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
La verifica dei requisiti morali e professionali è effettuata dal Comune competente per territorio.
Le domande più frequenti sul Registro protesti
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Che cos'è il Registro informatico dei protesti?
È il Registro nel quale le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari, Stanza di Compensazione della Banca d'Italia). È stato istituito dall'art. 3-bis del D.L. n. 381 del 18 settembre 1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 480 del 15 novembre 1995 (Regolamento di attuazione: Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 agosto 2000, n. 316). Questo Registro ha sostituito la pubblicazione cartacea che veniva prodotta in passato dalle Camere di Commercio.
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Ogni quanto tempo le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei protesti che ricevono dagli Ufficiali levatori?
La pubblicazione è mensile. Gli Ufficiali levatori trasmettono gli elenchi il 1º giorno di ogni mese. Detti elenchi contengono i protesti levati fino al 26 del mese precedente a partire da quelli levati dal 27º giorno del mese antecedente (ad esempio il 1º dicembre 2005 hanno trasmesso i protesti levati dal 27 ottobre al 26 novembre 2005). Le Camere provvedono alla pubblicazione nei 10 giorni successivi al loro ricevimento.
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Quali protesti vengono pubblicati?
Ogni Camera pubblica i protesti levati nel territorio di competenza relativi al mancato pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali accettate e vaglia cambiari, mentre i protesti delle tratte non accettate non vengono pubblicati.
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Per quanto tempo i protesti rimangono iscritti nel Registro Informatico?
Rimangono iscritti per 5 anni dalla data di registrazione, sempre che, nel frattempo, non ne venga disposta la cancellazione da parte del Dirigente dell'Ufficio protesti o la sospensione da parte del Tribunale. -
Si può sapere se a carico di un'impresa o di una persona fisica sono stati levati dei protesti?
Sì, perché il Registro Informatico è un registro pubblico. Chiunque voglia avere notizie sull'esistenza o meno di protesti a carico di un soggetto, può richiedere una visura o un certificato presso lo sportello dell'Ufficio protesti della Camera di commercio, dietro versamento dei diritti di segreteria.
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Si può richiedere la visura protesti tramite Internet?
È necessario stipulare un'apposita convenzione (Telemaco) con la locale Camera di Commercio oppure rivolgersi ai distributori Infocamere.
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I titoli protestati elencati nelle visure potrebbero essere stati pagati?
Sì, i titoli potrebbero essere stati pagati. Anche nei casi in cui la normativa lo consente, il protestato potrebbe non aver richiesto né la cancellazione né l'annotazione di avvenuto pagamento.
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Come mai in alcuni protesti di effetti cambiari non sono indicati il luogo e la data di nascita e/o il codice fiscale del debitore?
Perché i dati anagrafici sono considerati elementi essenziali degli effetti cambiari solo dal 29 dicembre 2002. Ciò comporta che le cambiali tratte e i vaglia cambiari, emessi da tale data, per essere protestabili devono essere completi di:
- luogo e data di nascita ovvero codice fiscale per le persone fisiche
- codice fiscale per gli altri soggetti giuridici.
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È possibile cancellare dal Registro informatico una cambiale protestata e successivamente pagata?
Sì, purché il pagamento (comprensivo di interessi e spese) sia stato effettuato entro 12 mesi dalla levata del protesto. Se il pagamento è avvenuto dopo detto termine occorre verificare se vi sono i requisiti per la riabilitazione.
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Quale documentazione va presentata per ottenere la cancellazione di una cambiale?
Alla richiesta di cancellazione (in bollo), sottoscritta dal soggetto protestato, va allegato l'effetto quietanzato con relativo atto di protesto. All'atto del deposito della domanda vanno versati i diritti di segreteria. Dopo la cancellazione il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto.
Procedura adottata dalla Camera di commercio di Bergamo. -
È possibile indicare nella stessa richiesta di cancellazione più cambiali, anche se protestate in date diverse e con beneficiari diversi?
Sì, purché i protesti siano levati a carico del medesimo soggetto giuridico.
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Cosa si può fare per richiedere la cancellazione di un protesto se non si riesce a recuperare l'effetto cambiario in quanto non si conosce il portatore del titolo oppure è in corso la restituzione dell'effetto al creditore da parte della banca?
Si può costituire un deposito vincolato (comprensivo di spese e interessi) a favore del portatore del titolo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 290/1975, attuativo dell'art. 12 della L. n. 349/73. Alla domanda di cancellazione vanno poi allegate:
- la certificazione rilasciata dall'azienda di credito attestante il deposito a favore del portatore del titolo e gli estremi del titolo protestato;
- la dichiarazione dell'Ufficiale levatore con indicati gli estremi del titolo protestato.
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Un soggetto, protestato per una cambiale non ancora presente nel Registro, entro quanto tempo deve richiedere la cancellazione affinché non venga pubblicata?
È bene che presenti al più presto la richiesta di cancellazione affinché, compatibilmente con i tempi richiesti per l'istruttoria e quelli per la pubblicazione dei protesti, si possa evitare l'iscrizione.
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Una persona residente in provincia di Bergamo, protestata per una cambiale pubblicata dalla Camera di Commercio di Milano, a quale Camera deve presentare la domanda di cancellazione?
Deve presentarla alla Camera di Commercio di Milano in quanto la richiesta di cancellazione va sempre inoltrata alla Camera che ha pubblicato il protesto.
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Come si fa a sapere quale Camera ha pubblicato un protesto?
Si può chiedere una visura. Questo documento è rilasciato, dietro versamento dei diritti di segreteria, dall'Ufficio protesti presente in ogni Camera di commercio italiana.
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È possibile cancellare dal Registro Informatico le cambiali pagate oltre un anno dopo la levata del protesto?
Sì, ma prima si deve ottenere la riabilitazione del nominativo dal Tribunale ai sensi dell'art. 17 della L. n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modificazioni. Condizione per ottenere la riabilitazione è che sia trascorso un anno dall'ultimo protesto. La richiesta di riabilitazione va presentata al Tribunale competente.
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Ottenuta la riabilitazione cosa si deve fare per essere cancellati dal Registro Informatico dei protesti?
Ci si deve rivolgere alla Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto per conoscere la procedura da seguire.
Procedura adottata dalla Camera di Commercio di Bergamo. -
Si può chiedere la cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto anche per gli assegni?
No, in quanto l'art. 4 della L. n. 77/55 prevede questa possibilità solo per gli effetti cambiari. Si può chiedere invece la riabilitazione al Tribunale trascorso un anno dall'ultimo protesto subito e purché siano state adempiute le obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Per informazioni dettagliate occorre rivolgersi al Tribunale.
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È possibile ottenere la cancellazione di un assegno pagato entro 60 giorni dal protesto?
Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazione del nominativo ai sensi della L. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.
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Dopo quanti giorni, dalla data di presentazione della domanda, i protesti vengono cancellati?
Il Dirigente ha 20 giorni di tempo per emettere il provvedimento, che può essere di accoglimento o di rigetto, e l'Ufficio ha 5 giorni dalla data dello stesso per eseguire quanto disposto dal Dirigente.
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Come è possibile sapere se la domanda di cancellazione è stata accolta?
La Camera di Commercio di Bergamo invia sempre una comunicazione sia in caso di esito positivo che in caso di esito negativo.
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Cosa si deve fare per riavere i titoli depositati con la domanda di cancellazione?
Nella comunicazione relativa all'esito della domanda inviata dalla Camera sono indicate anche le modalità per il ritiro dei titoli.
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È possibile cancellare dei titoli protestati, emessi da soggetto diverso dal protestato, la cui firma è stata quindi falsificata?
Nel caso di protesto illegittimo e/o erroneo la Camera di commercio ha potere di decisione limitato alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale nella levata del protesto (cioè per motivi intrinseci riferiti all'atto stesso del protesto) quali possono essere a titolo esemplificativo:
- l'errore nell'indicazione del debitore;
- l'errore nella dichiarazione della banca circa l'esistenza della provvista;
- l'errore nella pubblicazione del protesto levato nei confronti del trattario non accettante e simili.
La Camera non entra nel merito di problematiche relative ad una presunta irregolarità nella circolazione del titolo (ad esempio per controversie contrattuali, truffe e simili) che vanno sollevate, come nel caso citato nell'esempio, avanti al Tribunale.
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Che cos'è l'annotazione di avvenuto pagamento?
È l'inserimento nel Registro informatico dell'informazione relativa all'avvenuto pagamento del titolo. Detta annotazione, che viene riportata in visura, è prevista solo per gli effetti cambiari quando il pagamento (compresi interessi e spese) è effettuato dopo 12 mesi dalla levata del protesto. L'annotazione di avvenuto pagamento non comporta la cancellazione del protesto dal Registro informatico.
Le domande più frequenti sul Ruolo degli agenti di affari in mediazione
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Il componente di un Consiglio di amministrazione di una società di capitali che svolge attività di mediazione può fare l'impresario edile?
Sì, perché il Consigliere di amministrazione (che non riveste quindi la carica di legale rappresentante) non si trova nella condizione di incompatibilità (purché naturalmente non eserciti l'attività di mediazione).
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È possibile accedere direttamente all'esame senza frequentare il corso, potendo contare su un'esperienza lavorativa nel settore?
Non è possibile. La legge 57/2001, che ha modificato la legge 39/1989, prevede la possibilità di accedere al Ruolo avendo effettuato un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Tuttavia questa modalità non è ancora possibile, poiché si è in attesa del Decreto ministeriale che regolamenterà le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione e della tenuta del registro dei praticanti.
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Nel caso si debba iscrivere una società con più legali rappresentanti, quale di questi deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge?
Tutti i legali rappresentanti devono essere in possesso dell'iscrizione individuale nel Ruolo.
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Un soggetto che ricopre la carica di legale rappresentante in una società che esercita una qualsiasi attività imprenditoriale (diversa da quella di mediazione) può esercitare l'attività di mediazione?
No. La legge 57/2001, che ha modificato la legge 39/1989, prevede che l'attività di mediazione sia incompatibile con "l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".
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Si può iscrivere una società attraverso una persona che non sia legale rappresentante della società stessa, ad esempio un procuratore?
No. Per l'iscrizione di una società nel Ruolo mediatori è necessario che i requisiti siano posseduti da tutti i legali rappresentanti ciascuno dei quali sarà iscritto individualmente nel Ruolo stesso. È possibile nominare un procuratore (preposto) iscritto nel Ruolo mediatori ma è necessario che, oltre allo stesso, siano iscritti
individualmente tutti i legali rappresentanti della società affinché la società sia iscrivibile nel Ruolo mediatori. -
Cosa devo fare per svolgere l'attività di mediatore creditizio?
Per svolgere l'attività di mediazione creditizia occorre iscriversi all'Albo degli Intermediari finanziari o mediatori creditizi, tenuto presso l'UIC - Ufficio Italiano Cambi di Roma (tel 06/421331 - fax 06/42133206 - web www.uic.it).
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L'attività di mediatore creditizio è incompatibile con l'attività di agente di affari in mediazione?
No, perché la legge stabilisce l'incompatibilità con tutte le attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione.
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Come posso avere una visura della mia iscrizione nel Ruolo agenti di affari in mediazione?
Occorre presentarsi negli orari di sportello alla sede centrale o al distaccamento di Treviglio (BG), pagare i diritti di segreteria e si ottiene il rilascio immediato della visura.
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È obbligatoria l'iscrizione al Ruolo per fare l'agente?
Il D.Lgs. 59/2010 ha soppresso il Ruolo, mantenendo però i requisiti professionali previsti dalla L. 39/89. Tali requisiti vanno verificati dalla Camera di Commercio che iscrive i dati relativi nel Registro delle Imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) per i soggetti diversi dalle imprese. Le nuove procedure di iscrizione saranno stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (8/5/2010). In attesa che venga emanato tale decreto il controllo dei requisiti viene ancora effettuato dall'Ufficio REC Albi e Ruoli su presentazione di una dichiarazione di inizio attività finalizzata all'iscrizione nel Ruolo.
In questo momento pertanto l'iscrizione al Ruolo è obbligatoria.
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Una società immobiliare iscritta al Ruolo con un unico legale rappresentante può operare attraverso un elevato numero di unità locali per le quali non viene nominato un preposto?
Nella fattispecie di società con più unità locali è indispensabile la nomina di un preposto iscritto al Ruolo per ciascuna unità locale.
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È obbligatoria l'iscrizione al Ruolo per fare il mediatore?
Il D.Lgs. 59/2010 ha soppresso il Ruolo, mantenendo per&ògrave; i requisiti professionali previsti dalla L. 39/89. Tali requisiti vanno verificati dalla Camera di Commercio che iscrive i dati relativi nel Registro delle Imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) per i soggetti diversi dalle imprese. Le nuove procedure di iscrizione saranno stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (8/5/2010). In attesa che venga emanato tale decreto il controllo dei requisiti viene ancora effettuato dall'Ufficio REC Albi e Ruoli su presentazione di una SCIA (Segnalazione certificata di inizio di attività) o di una domanda di iscrizione nel Ruolo.
Le domande più frequenti sul Ruolo degli agenti e rappresentanti
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È obbligatoria l'iscrizione al Ruolo per fare l'agente?
Il D.Lgs. 59/2010 ha soppresso il Ruolo, mantenendo però i requisiti professionali previsti dalla L. 204/85. Tali requisiti vanno verificati dalla Camera di Commercio che iscrive i dati relativi nel Registro delle Imprese, se l'attivitàè svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) per i soggetti diversi dalle imprese. Le nuove procedure di iscrizione saranno stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (8/5/2010). In attesa che venga emanato tale decreto il controllo dei requisiti viene ancora effettuato dall'Ufficio REC Albi e Ruoli su presentazione di una SCIA (Segnalazione certificata di inizio di attività) o di una domanda di iscrizione nel Ruolo.
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Nel caso si debba iscrivere una società con più legali rappresentanti, quale di questi requisiti deve possedere?
La legge prevede l'obbligo di verifica dei requisiti per tutti i legali rappresentanti.
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Si può iscrivere una società attraverso una persona che non sia legale rappresentante della società stessa?
No.
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Come posso avere una visura della mia iscrizione nel Ruolo agenti e rappresentanti?
Occorre presentarsi negli orari di sportello alla sede centrale o al distaccamento di Treviglio (BG), pagare i diritti di segreteria e si ottiene il rilascio immediato della visura.
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Voglio iscrivermi al Ruolo. Dove trovo il modello di iscrizione?
Nella pagina procedimento per l'iscrizione del Ruolo agenti e rappresentanti può trovare le informazioni e la modulistica per l'iscrizione.
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Ho cambiato la residenza. Cosa devo fare?
Nella pagina Modifiche, trasferimenti e cancellazioni trova le informazioni dettagliate per la procedura da seguire sia nel caso di trasferimento all'interno della stessa provincia sia che abbia trasferito la residenza in un'altra provincia.
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Come posso iscrivermi all'Enasarco?
Per l'iscrizione all'Enasarco, consultare la opagina www.enasarco.it, dove sono indicate le sedi Enasarco.
