Violazioni nel pagamento del diritto annuale
In caso di violazioni nel pagamento del diritto annuale la Camera di Commercio di Bergamo iscrive a ruolo gli importi dovuti a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi calcolati secondo le disposizioni contenute nel Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - Regolamento sanzioni (pdf) del Ministero delle attività produttive e nel Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bergamo (pdf)
Le violazioni possono essere le seguenti:
- OMESSO, in caso di mancato pagamento del diritto annuale dovuto;
- OMESSA MORA, in caso di pagamento effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza originaria senza maggiorazione dell'importo dovuto della percentuale dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- TARDATO, in caso di pagamento effettuato con oltre trenta giorni di ritardo rispetto alla scadenza originaria;
- INCOMPLETO, in caso di pagamento in misura inferiore al dovuto.
Per scadenza originaria si intende il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta oppure, in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio, il giorno 16 del mese successivo all'approvazione del bilancio, secondo le disposizioni in materia di termini di versamento delle imposte sui redditi contenute nell'art. 17 del D.P.R. 7.12.2001, n. 435.
Gli importi iscritti a ruolo vengono notificati tramite cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione competente per territorio che, per Bergamo, è Equitalia Nord S.p.A.
Nella cartella di pagamento, a pagina 2 nel DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI, è indicato l'ente creditore (Camera di Commercio di Bergamo), l'ufficio interessato (Ufficio diritto annuale), il tipo di violazione (omesso, omessa mora, tardato o incompleto), l'anno di riferimento e il numero REA di iscrizione al Registro imprese.
Per avere chiarimenti sugli importi iscritti in cartella è possibile inviare una richiesta all'Ufficio diritto annuale all'indirizzo di posta elettronica diritto.annuale@bg.camcom.it o via fax al numero 035-42.25.203, eventualmente servendosi del modulo di Richiesta riesame / sgravio cartella di pagamento relativa al diritto annuale (pdf).
L'Ufficio diritto annuale può procedere all'annullamento della cartella qualora l'iscrizione a ruolo sia stata causata dall'errata indicazione del codice fiscale o della sigla della provincia (codice ente) o dell'anno di riferimento, sul modello F24 utilizzato per il pagamento (cosiddetti errori formali).
L'Ufficio diritto annuale non può invece procedere all'annullamento della cartella in caso di errata indicazione del codice tributo o di compilazione di una sezione del modello F24 diversa da quella prevista per il pagamento del diritto annuale, non potendo essere considerati errori formali.
Rateazioni di pagamento
La facoltà di concedere la rateazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo è di competenza dell'Agente della riscossione indicato in cartella.
Riesame della posizione e autotutela
In caso il contribuente riscontri un possibile errore (ad esempio nel caso che sia in possesso della copia quietanzata del modello F24 o di altra ricevuta di pagamento) può chiedere il riesame della posizione.
L'Ufficio diritto annuale potrà quindi provvedere, in autotutela, all'eventuale annullamento totale o parziale della cartella di pagamento.
La richiesta di riesame della posizione può essere inviata via email all'indirizzo di posta elettronica diritto.annuale@bg.camcom.it oppure tramite fax al numero 035-42.25.203, eventualmente servendosi del modulo di Richiesta riesame / sgravio cartella di pagamento relativa al diritto annuale (pdf), indicando la denominazione della ditta interessata, il numero di codice fiscale, il numero REA di iscrizione al Registro Imprese, l'annualità cui si riferisce il diritto iscritto a ruolo e il numero della cartella di pagamento ed allegando la pagina 2 della cartella denominata "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI".
Istruzioni per il pagamento di anni precedenti
- Diritto annuale di prima iscrizione dovuto per gli anni precedenti
- Istruzioni per il pagamento del diritto annuale dovuto per gli anni precedenti
- Archivio delle lettere informative inviate annualmente all'indirizzo di ogni impresa iscritta al Registro delle Imprese alla data del 1º gennaio di ogni anno.
Ricorso
È possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo entro 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto - 15 settembre).
Il ricorso deve essere notificato alla Camera di Commercio di Bergamo tramite Ufficiale Giudiziario o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta all'Ufficio diritto annuale.
Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo il fascicolo contenente l'originale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure la fotocopia del ricorso con la dichiarazione di conformità all'originale da parte dello stesso ricorrente e con la fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o del deposito.
