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Soggetti non obbligati

I casi di cessazione dell'obbligo al pagamento del diritto annuale sono indicati dall'art. 4 del Decreto interministeriale del 11 maggio 2001, n. 359 - Regolamento sul diritto annuale (pdf).

  1. Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.
  2. Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.
  3. Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.
  4. Le società cooperative, nel caso di cui all'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.