Nuova normativa ruoli
[7/5/2012] Il 12 maggio 2012 entrano in vigore i decreti del Ministero dello sviluppo economico che disciplinano le nuove modalità di iscrizione delle attività di Agente d'affari in mediazione e Agente e rappresentante di commercio nel Registro imprese e nel REA (Repertorio economico amministrativo). Con i medesimi decreti sono state altresì definite le procedure per la definitiva soppressione dei Ruoli.
Maggiori informazioniRuolo degli agenti di affari in mediazione
Che cosa è
È un ruolo abilitante, in quanto legittima all'esercizio dell'attività di mediazione. L'agente di affari in mediazione o, più semplicemente "mediatore", è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il mediatore va distinto dal mandatario a titolo oneroso che opera nel settore immobiliare, il quale riceve l'incarico da una sola parte, della quale tutela gli interessi e da cui è legittimato a ricevere la provvigione.
La mancanza del requisito dell'iscrizione nel Ruolo comporta sempre la nullità del contratto di mediazione e l'inesigibilità della provvigione. Per i mediatori abusivi, oltre all'esclusione automatica dal diritto alla provvigione, sono previste anche sanzioni amministrative e penali.
A chi interessa
A tutti coloro che effettivamente esercitano l'attività di mediazione, sia in qualità di titolari o amministratori di società di mediazione, sia come familiari, collaboratori o dipendenti della stessa impresa. L'iscrizione è obbligatoria anche se l'attività è svolta in modo discontinuo o occasionale. L'iscrizione nel Ruolo dà diritto ad esercitare l'attività su tutto il territorio nazionale.
Che cosa fare
Chi intende iniziare l'attività di agente di affari in mediazione deve inviare una Segnalazione certificata di inizio di attività al Registro delle Imprese tramite la Comunicazione Unica utilizzando il modulo Scia/RM - Segnalazione certificata di inizio di attività di agente di affari in mediazione (pdf) unitamente ai consueti modelli del Registro Imprese. La SCIA, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione necessarie per attestare il possesso dei requisiti, deve essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica e la data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione della S.C.I.A. al Registro delle Imprese.
La SCIA comporterà anche l'iscrizione nel Ruolo agenti di affari in mediazione, previa verifica del possesso dei requisiti professionali e morali e pagamento della tassa di concessione governativa (€ 168,00) e dei diritti di segreteria (€ 31,00).
Chi intende ottenere solo l'iscrizione nel Ruolo per l'iscrizione deve presentare apposita Domanda di iscrizione nel Ruolo di agenti d'affari in mediazione (persone fisiche) (pdf) dimostrando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Normativa
- Legge 3 febbraio 1989, n. 39 "Disciplina della professione di mediatore", (come modificata dall'art. 18 della Legge 5 marzo 2001, n. 57)
- D.M. 21 dicembre 1990 n. 452 "Norme di attuazione della Legge 3 febbraio 1989, n. 39"
- D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 "Regolamento sulle materie degli esami"
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
- L. 30 luglio 2010, n. 122
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