Approvazione nuovi strumenti
Che cosa è
È la procedura per l'ammissione in commercio di un nuovo tipo di strumento metrico o di uno strumento modificato rispetto ad altro già approvato.
A chi interessa
Ai fabbricanti metrici.
Che cosa fare
Il fabbricante metrico deve presentare all'Ufficio metrico la seguente documentazione in triplice copia:
- domanda in bollo indirizzata al Ministero delle Attività Produttive, contenente le notizie di massima sullo strumento da approvare, la sua denominazione e le caratteristiche metrologiche
- distinta del modulo Diritto fisso per l'ammissione di strumenti metrici di nuovo tipo (pdf) con attestazione del versamento del 1° diritto di cui alla L. n.73 del 14 febbraio 1951
- tabella con dati ed elementi dello strumento
- manuale d'uso e manutenzione dello strumento
- schema di funzionamento
- descrizione tecnica generale
- descrizione di funzionamento
- descrizione delle funzioni svolte
- eventuale rapporto analitico delle prove effettuate dal fabbricante sul prototipo con la presenza dell'ispettore metrico per la convalida dei risultati esposti
Per gli strumenti metrici a funzionamento meccanico occorre presentare anche:
- disegni quotati dei componenti essenziali
- vista d'assieme frontale - pianta - sezione trasversale
- assonometria esplosa con l'esatta indicazione dei sigilli metrici per il piano di legalizzazione.
Per gli strumenti con dispositivi elettronici, oltre alla documentazione già elencata ai punti precedenti, occorre allegare:
- schemi circuitali
- schema a blocchi
- lista dei componenti
- fotografie a colori delle schede elettroniche
- esploso dell'ubicazione delle schede e sigilli metrici
- programma informatico su supporto magnetico
Per gli strumenti per pesare con celle di carico del tipo estensimetrico, oltre alla documentazione elencata nei punti precedenti, occorre allegare le schede con le specifiche tecniche delle celle di carico utilizzate, stampate a cura del fabbricante di cui recheranno la ragione sociale e l'indirizzo.
Per l'approvazione di modifiche a modello già approvato, la documentazione da produrre sarà limitata ad evidenziare le varianti apportate.
L'Ufficio metrico invia al Ministero due copie della documentazione; la terza copia resta agli atti. Il Ministero, ricevuta la domanda e conclusa l'istruttoria con esito positivo, invia all'Ufficio metrico competente, e per conoscenza all'impresa interessata, la bozza del decreto di ammissione a verificazione metrica.
L'Ufficio metrico richiede al fabbricante tre bozze di stampa del decreto di ammissione, l'attestazione del versamento del 2° diritto di cui alla L. 73 del 14 febbraio 1951 e la compilazione del modulo relativo al Diritto fisso per l'ammissione di strumenti metrici di nuovo tipo (pdf).
La documentazione viene trasmessa al Ministero che invia all'Ufficio metrico, e per conoscenza all'impresa, la versione definitiva del provvedimento con l'autorizzazione alla stampa. Il fabbricante provvede alla stampa di 150 esemplari del provvedimento e alla loro spedizione al Ministero, comunicando l'avvenuta spedizione all'Ufficio metrico che ha curato la pratica. Il Ministero distribuisce infine i 150 esemplari del provvedimento ai singoli Uffici metrici camerali.
Normativa
- DM 28 marzo 2000,n. 182
- DM 10 dicembre 2001 Delibera di Giunta della CCIAA di Bergamo n. 169
- CM 14 febbraio 1949 n. 421243/15
- CM 12 luglio 1985, n. 342263/48
- DM 10 maggio 1988 (GU n. 129 del 03/06/1988)
- DM 18 maggio 1989 (GU n. 125 del 31/05/1989)
- CM 13 luglio 1989, n. 342409/59
- CM 13 dicembre 1990, n. 344519/120
- CM 17 settembre 1997, n. 552689/62
- DM 9 settembre 1997, n. 553641
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