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Elenco attività gestite

All'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010 viene individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività appena elencate e i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

Il SUAP dovrà provvedere all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Procedimenti

Procedimenti SUAP

Non tutte le pratiche dirette al SUAP comunale hanno impatto sui dati denunciati al registro imprese. E' il caso, ad esempio, delle richieste di autorizzazione, dell'ampliamento della superficie di vendita, del posteggio ambulante laddove non inizia o cessa nessuna delle attività presenti in visura camerale e così via. A queste pratiche non va allegata alcuna modulistica diretta alla Camera di Commercio e, conseguentemente, è fortemente sconsigliato l'utilizzo del software Comunica/Starweb, ma è opportuno che la scia venga generata da altri programmi, ad esempio il portale di Impresa in un giorno. In questo caso la pratica, benché inviata con modalità telematica, non transiterà attraverso la scrivania del registro imprese.

Per essere certi di inoltrare la pratica con la modalità più corretta, si consiglia di effettuare sempre i seguenti tre passaggi:

  1. prendere visione della mappatura;
  2. consultare sul portale Impresainungiorno.gov.it modulistica e strumenti telematici per comunicare con il SUAP di interesse (modelli e strumenti possono cambiare da SUAP a SUAP)
  3. inviare la pratica usando i modelli e gli strumenti telematici indicati, secondo la mappatura del punto 1

Elenco attività gestite - aggiornato al 28.3.2012 (xls)

SCIA edilizia

Il testo che segue è tratto da un Comunicato della Direzione Territorio di Regione Lombardia. Si rimanda ai singoli uffici tecnici Comunali per qualsiasi informazione in merito all’interpretazione e applicazione (modulistica, allegati ecc.), in particolare per quanto riguarda il richiamo ai vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e all’esame di impatto paesistico contenuto nell'ultima parte del Comunicato.

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78, ha introdotto una nuova disciplina in materia di semplificazione nel settore dell’edilizia: ci si riferisce all'art. 49, commi 4 bis e 4 ter, inseriti dalla legge di conversione e per ciò stesso efficaci a far tempo dal 31 luglio 2010.

Con il comma 4 bis il legislatore, "riscrivendo" l'art. 19 della L. n. 241/1990, introduce la "Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA", in sostituzione della "Dichiarazione di inizio attività - DIA".

Con il successivo comma 4 ter , dichiara espressamente la nuova disciplina attinente alla "tutela della concorrenza" e la qualifica "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", così riconducendola alla competenza esclusiva statale.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti urgenti formulata da Regione Lombardia il Ministero per la Semplificazione normativa, con un’articolata nota in data 16 settembre 2010, ha avuto modo di delineare l’esatto ambito di operatività del nuovo istituto in campo edilizio.

Risolta in senso positivo la prima importante questione e cioè l’applicabilità della nuova disciplina anche all'edilizia, il Ministero ha chiarito che la SCIA può sostituire solo la DIA “ordinaria”, non anche la DIA alternativa al permesso di costruire, particolarmente estesa nella nostra legislazione regionale.

Omissis

A seguito delle intervenute modifiche legislative, come sopra delineate, sono cinque le procedure edilizie operative nella nostra Regione a far tempo dal 31 luglio 2010 per i diversi interventi, secondo la seguente articolazione:

  1. Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52,comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005;
  2. Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire di cui al punto 1), fatta eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale a SCIA, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire;
  3. SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 (per quanto, quest’ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del D.P.R. n. 380/2001, più precisamente:
    • interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001,
    • interventi di restauro e di risanamento conservativo,
    • interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001;
  4. Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001;
  5. Comunicazione per le opere di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) - c) - d) - e) del D.P.R. n. 380/2001.

Per quanto riguarda specificamente la nuova disciplina della SCIA, applicabile nell’ambito sopra delineato (p.to 3), si precisa che, nel caso di interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alla SCIA deve essere allegato lo specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo, atto di assenso che non può essere sostituito da SCIA.

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti dovuti nel caso di interventi da realizzarsi in ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico e sempre che incidano sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici: i relativi progetti sono soggetti all’esame di impatto paesistico previsto dal P.T.R. (vedi artt. 35 e ss., Parte 3, Piano Paesaggistico e DGR. n. 11045/2002). In tal caso, se il progetto rimane sotto la soglia di rilevanza, alla SCIA deve essere allegato l’esame di impatto paesistico, sopra soglia dev’essere acquisito, preliminarmente alla presentazione della SCIA, il giudizio di impatto paesistico con parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio.

Relativamente agli interventi previsti dalla L.R. n. 13/2009, in materia di rilancio dell’edilizia, trattandosi di iniziative contemplate da una disciplina avente carattere speciale e derogatorio, la SCIA non trova applicazione, rimanendo pertanto confermati gli specifici disposti procedurali della stessa L.R. 13 (art. 2, comma 4; art. 3, comma 8; art. 4, comma 3).

Procedimenti esclusi dal SUAP
  • Gli impianti e le infrastrutture energetiche,
  • le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive,
  • gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,
  • le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,
  • le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Ultimo aggiornamento: giovedì 19 aprile 2012, ore 16:30